posto, funzione di supplente; la durata di tale incarico: supplenza scolastica
(diritto) istituto giuridico per cui, quando una persona o un organo collegiale non sono temporaneamente in grado di esercitare funzioni loro demandate dalla legge, le stesse sono esercitate da altra persona o altro organo che la legge stessa predetermina: la supplenza del capo dello stato è esercitata dal presidente del senato.